Nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 è stato pubblicato il nuovo regolamento relativo alle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili ai sensi dell’Art. 27 c. 3 e 5 del D. Lgs. 81/2008.
A chi si applica il nuovo regolamento?
A imprese e lavoratori autonomi che devono operare, anche saltuariamente, nei cantieri, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Sono escluse anche le imprese in possesso di attestazione di qualificazione SOA pari o superiore al livello III.
Come si richiede la patente a punti?
I soggetti obbligati devono presentare presentano domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ed entro 5 giorni dalla presentazione devono informare il proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).
Quali sono i requisiti necessari per presentare la domanda?
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigiano e Agricoltura
b) adempimento degli obblighi formativi di sicurezza da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità
d) possesso del documento di valutazione dei rischi nei casi previsti dalla normativa vigente
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è’ attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è’ attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Quale punteggio viene attribuito?
Al rilascio della patente si ottengono 30 crediti.
Un punteggio inferiore a 15 crediti non permette alle imprese e lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei e mobili, salvo per il completamento delle attività in corso oggetto di appalto e sub-appalto se i lavori eseguiti superano il 30% del valore del contratto.
Il punteggio della patente a punti può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi in base ai criteri della tabella allegata al decreto.
In caso di dichiarazioni non veritiere, la patente può essere revocata.
In caso di inadempienze e infortuni, si incorre in una decurtazione dei crediti e/o nella sospensione cautelare, così come riportato dal decreto stesso sulla base delle varie casistiche.
Circolare INL nr. 4 del 23/09/2024
Si precisa che, in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente, è possibile presentare sin da subito un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it utilizzando il modello che si trova sul sito www.ispettorato.gov.it
La trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, ma sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La circolare ha inoltre evidenziato che, ai sensi dell’art. 157 del D. Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, oppure, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.
Apice al tuo servizio
Il nostro team si rende disponibile a fornire supporto operativo per la presentazione della domanda di rilascio della patente a punti a partire dal momento in cui sarà attivata la procedura informatica sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Per approfondire la normativa, consulta il sito ufficiale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro: