Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o bonifica dell’amianto devono inviare entro il 28 febbraio di ogni anno la relazione annuale sulla attività svolta nell’anno precedente, compilata su apposito modulo.

La comunicazione va fatta alle Regioni ed al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Azienda Sanitaria Locale, nel cui ambito di competenza si svolgono le attività dell’Impresa.

In tale relazione devono essere indicati:

1) tipi, caratteristiche e quantitativi dei rifiuti di amianto prodotti dalle ditte autorizzate impegnate nell’attività di smaltimento o di bonifica;

2) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero ed i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni dell’amianto alle quali sono stati sottoposti;

3) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.

L’omissione dell’obbligo è sanzionato in via amministrativa con pena pecuniaria da euro 2.582,00 ad euro 5.164,00.

Tale relazione deve contenere le informazioni prescritte dall’art. 9 comma 1, lett. a), b), c) e d) della Legge n. 257/1992 e deve essere redatta secondo il fac-simile di cui alla Circolare Ministeriale 17.02.93 n. 124976.

Si ritiene utile ricordare che, nel caso in cui nel proprio ambiente di lavoro sia presente materiale contenente amianto, per la cui semplice detenzione non è necessaria la comunicazione entro il 28 febbraio, il datore di lavoro deve comunque verificare periodicamente lo stato di conservazione del materiale stesso, conformemente a quanto dispone il D.M. 6 settembre 1994.