Con l’introduzione del nuovo comma 7-ter all’art. 37 dell’aggiornamento di novembre 2023 del D.Lgs. n. 81/2008, si stabilisce che il preposto alla sicurezza deve eseguire la formazione obbligatoria con cadenza almeno biennale e, in generale, ogni qualvolta sia necessario sulla base dell’evoluzione dei rischi. Dal 21/12/2023 diventa quindi un obbligo sanzionabile, definito dal Testo Unico, l’aggiornamento biennale.

L’obiettivo della norma consiste nel rendere il ruolo del preposto un dovere di vigilanza comportamentale, per prevenire eventuali rischi sul luogo di lavoro, gestendo in maniera consapevole la salute e sicurezza dei lavoratori.
Il preposto ha quindi l’obbligo di intervenire in caso di comportamenti non conformi, interrompere le attività degli addetti ai lavori in caso di mancata attuazione delle disposizioni e in caso di rilevazione di deficit nell’utilizzo dei mezzi e delle attrezzature di lavoro.

Rimani a norma ed evita di incorrere in sanzioni!
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