In seguito alla modifica riportata dal decreto Milleproroghe 2019 e alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale DECRETO-LEGGE 30 dicembre n.162 si comunica che è stato modificato il DPR 462/01 nel seguente modo: (testo integrale riportato in G.U.)

Art.36

Informatizzazione INAIL

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente: «Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe). – 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.2
  2. l datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.3
  3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
  4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni».
La proposta di una banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici (previste dal D.lgs. 81/08, art. 86, e dal DPR 462/01), gestita dall’INAIL, consente la diffusione delle tecnologie digitali tra imprese e pubblica amministrazione, rendendo completamente informatizzato il processo di trasmissione dei dati delle suddette verifiche dalle imprese all’INAIL.
L’adozione della suddetta banca dati nazionale, consentirà di ridurre l’elusione, da parte dei datori di lavoro, dell’obbligo di verifica degli impianti elettrici, così come è avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione (D.lgs. 81/08, art. 71 e DI 11/04/11), settore in cui stata realizzata un’analoga banca dati.
Ad oggi, si può affermare che, ottimisticamente, viene sottoposto a verifica non più del 5% degli impianti che ne avrebbero l’obbligo, con conseguente violazione del diritto di tutti i lavoratori (e più in generale delle persone esposte), e non del solo 5% di essi, ad essere equamente tutelati nella propria incolumità (il numero di infortuni sul lavoro, mortali o comunque fortemente invalidanti, dovuti al rischio elettrico è tuttora molto elevato).
Peraltro INAIL dispone già di un applicativo software (CIVA) che assolve la funzione di banca dati per le denunce degli impianti elettrici e per le verifiche periodiche di altre attrezzature (apparecchi di sollevamento ed a pressione): INAIL può dunque facilmente implementare in tale applicativo (con risorse interne, già destinate alla gestione dell’applicativo stesso) la funzione di banca dati delle verifiche degli impianti elettrici.
La disposizione prevede che gli organismi privati, incaricati della verifica dal datore di lavoro, versino ad INAIL il 5% della tariffa applicata per la verifica.
Pertanto, riassumendo, è necessario che i datori di lavoro:
   1) Intervengano con la registrazione dei dati delle verifiche sul portale predisposto dall’INAIL (CIVA) nel più breve tempo possibile.
     2) Affidi ad una società l’incarico per l’espletamento delle verifiche, in base alle nuove disposizioni di legge previste dal comma 4 – art. 36 –  decreto milleproroghe 2019.
Sarà compito dell’organismo addetto alle verifiche e non del datore di lavoro corrispondere il 5% all’INAIL in base alle tariffe riportate nel tariffario del decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005.
E’ fondamentale che queste attività siano svolte nel più breve tempo possibile onde evitare spiacevoli controlli incrociati con i dati riportati nella posizione INAIL della vostra azienda.
APICE S.r.l., in seguito a tale modifica normativa, sta riorganizzando il Servizio di Verifica Impianti Messa a Terra.
Per qualsiasi informazione Vi preghiamo di contattare il nostro Referente Geom. Alessandro Frascari al: 0542/628321 o al 335-5940599