30 aprile 2019. Adempimenti F-GAS
Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra (F-GAS) e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012.

Il nuovo Decreto è entrato in vigore il 24 Gennaio 2019

L’Obbligo di comunicazione demandato agli operatori.
Con l’entrata in vigore del decreto DPR 156/2018 è decaduto l’obbligo di comunicazione della dichiarazione F-GAS da effettuare entro il 31 maggio di ogni anno e come riportato sul portale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare la dichiarazione F-Gas relativa alle informazioni del 2018 non deve essere trasmessa entro in 31 maggio 2019.
Tale obbligo è stato demandato agli operatori di settore e non più agli utenti, in quanto è stata istituita la Banca Dati sui gas fluorurati gestita dalla Camera di Commercio alla quale dovranno essere comunicate le forniture di apparecchiature che contengono gas florurati e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse.
Solo le imprese e le persone fisiche certificate (l’elenco delle aziende e delle persone fisiche abilitate è consultabile sul sito www.fgas.it Registro – Consultazione) dovranno trasmettere per via telematica alla Banca Dati informazioni inerenti all’ operatore, installazione, apparecchiature e gas in essa contenuto.
Gli stessi adempimenti dovranno essere svolti da imprese e persone fisiche certificate a partire dall’effettuazione del primo controllo delle perdite, della manutenzione, della riparazione nonché dello smantellamento di apparecchiature già installate e per ogni successivo intervento.
A partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l’impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.

Apparecchiature coinvolte

Le imprese certificate (o le persone nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) che svolgono l’attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento, ciascuno per la parte di sua competenza devono comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su:

  • apparecchiature fisse di refrigerazione,
  • apparecchiature fisse di condizionamento d’aria;
  • pompe di calore fisse; apparecchiature fisse di protezione antincendio;
  • celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
  • commutatori elettrici;

Comunicazione telematica

La comunicazione va effettuata, via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio, entro 30 giorni:

  1. dall’installazione delle apparecchiature;
  2. Dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
  3. Dallo smantellamento delle apparecchiature.
Questo obbligo sostituisce, a partire dal 25/09/2019, il registro dell’impianto che doveva, in base al Regolamento 517/2014, essere conservato dagli operatori o dai manutentori per loro conto.
A partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati dalla quale l’operatore delle apparecchiature potrà consultare le informazioni relative agli interventi svolti sulle proprie apparecchiature e scaricare un attestato apparecchiature.
Per qualsiasi domanda o necessità siamo a vostra completa disposizione.