E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge ordinaria del Parlamento 09 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, il cosiddetto “decreto del fare”, che ha apportato ulteriori modifiche e novità in materia di adempimenti relativi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Duvri. Il decreto concede la possibilità, se opera in settori di attività a basso rischio infortunistico, che il datore di lavoro possa nominare un incaricato unico che sovraintenda alle attività relative alla sicurezza, realizzando il necessario coordinamento e la richiesta cooperazione tra committente, appaltatori e subappaltatori, di adeguata preparazione per seguire il coordinamento con le altre imprese.

I settori a basso rischio infortunistico verranno identificati “mediante un decreto del Ministero del Lavoro sulla base di criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL, e da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa con la Conferenza Stato-regioni”. Pertanto, al momento, mancando il decreto applicativo, non è possibile ricorre all’incaricato in sostituzione dell’elaborazione del DUVRI.

Viene estesa la possibilità di non elaborare il DUVRI ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini giorno, intendendo per uomini giorno l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento delle attività considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori. L’esenzione del DUVRI non è valida in caso di attività in ambienti confinati ed in presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o di atmosfere esplosive o in presenza di amianto.

Formazione. La legge n. 98/2013 va a modificare gli artt. 32 e 37 del d.lgs. 81/08 e In relazione alla possibilità che i contenuti dei corsi formativi si possano sovrapporre, introduce la possibilità di riconoscere crediti formativi.

Tale principio vale ora anche per addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione e non solo per i lavoratori.

Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza Stato-Regioni.

Certificazioni sanitarie. Per effetto dell’art. 42 del DL 69/2013, decreto Del Fare, sono abolite le visite mediche preventive per l’assunzione di minori, di apprendisti e di pubblici dipendenti. A  meno che non si tratti di soggetti da adibirsi ad attività per le quali la visita è invece prevista da specifica normativa.

Quindi, non più certificati medici di idoneità fisica rilasciati dalle Asl per questo tipo di soggetti. Ma nei casi di attività per le quali, come detto, sia prevista la visita preventiva all’assunzione è il medico competente a provvedere al rilascio della certificazione.

DURC. Il Decreto del Fare sposta solo sui committenti, compresi quelli diversi dalle pubbliche amministrazioni, l’obbligo di provvedere d’ufficio all’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, esonerando le imprese dal presentare il certificato per accertare quanto auto-dichiarato in fase di ammissione alla gara e per consentire i pagamenti agli appaltatori ed ai subappaltatori.

L’onere dell’acquisizione d’ufficio del certificato viene esteso quindi a tutte le stazioni appaltanti – anche diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici – e ai soggetti privati comunque chiamati ad applicare le disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

Inoltre, il decreto del fare stabilisce la possibilità di riutilizzo dello stesso Durc in corso di validità (passata a 120 giorni) che, acquisito d’ufficio per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate in gara, può essere utilizzato anche ai fini dell’aggiudicazione e della stipula del contratto.

Inoltre si prevede che la stazione appaltante può utilizzare nell’ambito di altri appalti pubblici il Durc acquisito in occasione di altri contratti. Nella fase successiva di esecuzione dell’appalto il Durc acquisito ogni 120 giorni verrà impiegato per i pagamenti degli stati di avanzamento lavori e delle prestazioni relative a servizi e forniture, oltre che per il certificato di collaudo e di regolare esecuzione. Solo per il pagamento del saldo finale la stazione appaltante dovrà acquisire un nuovo Durc.