Il Dlgs.81/08 smi all’art. 36 e 37 prevede l’obbligatorietà della informazione e formazione dei lavoratori

L’Accordo Stato Regioni n.221 del 21/12/2011 l’Accordo Stato Regioni n. 153 del 25 luglio 2012 e numerosi Interpelli al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno sancito la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’aggiornamento della formazione.

Gli Accordi Stato Regioni prevedevano delle norme transitorie che stanno per scadere.

ENTRO 11 GENNAIO 2017 TUTTI I LAVORATORI CHE AVEVANO FATTO LA FORMAZIONE PRIMA DEL 2013 DEVONO FARE L’AGGIORNAMENTO DI 6 ORE.

In caso di ispezione da parte dell’AUSL dopo gennaio 2017 in azienda dovranno essere presenti attestati vecchi e aggiornamento svolto entro gennaio 2017. Nel caso in cui un dipendente non svolga l’aggiornamento dovrà frequentare corso intero di prima formazione di 8, 12 o 16 ore a seconda della attività svolta dall’azienda di appartenenza.

I corsi regolarmente svolti entro l’11 gennaio 2017 avranno validità quinquennale

A gennaio 2017 scade anche l’obbligo dell’aggiornamento dei datori di lavoro nominatisi RSPP.

La durata dell’aggiornamento è di 6 ore, 10 ore, 14 ore a seconda dell’attività svolta dalla azienda di appartenenza.

In caso in cui un datore di lavoro nominato RSPP non svolga il corso di aggiornamento entro gennaio 2017 decadono le sue abilitazioni e deve partecipare al corso intero di 16 ore, 32 ore, 48 ore a seconda dell’attività svolta dalla azienda di appartenenza.

E’ già in vigore l’obbligatorietà della prima formazione per i neo assunti entro 60 giorni dalla data di assunzione. Se il dipendente neo assunto ha già partecipato al corso di prima formazione e esibisce l’attestato, dovrà essere verbalizzato l’affiancamento in azienda e la prova di apprendimento.

Apice srl, per tutti i suoi clienti di cui possede gli attestati, gestisce le scadenze della formazione e invia la convocazione del corso a cui il soggetto deve partecipare.