Vi informiamo che il 18 febbraio 2015 sono entrate in vigore le nuove norme sulla classificazione dei rifiuti introdotte dal Decreto Legge n. 91/2014.

Le modifiche stabiliscono una nuova disciplina per l’attribuzione dei codici CER ai rifiuti, soprattutto in merito agli adempimenti tecnici richiesti alle imprese per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti.

La nuova norma stabilisce che la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER e che la classificazione in ogni caso deve avvenire prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

Per quanto riguarda i codici CER, la norma stabilisce che per definire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso devono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede.

Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite dalla norma ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

Alleghiamo alla presente informativa uno schema che rappresenta una guida nell’attribuzione di codici speciali.

Si segnala che in merito all’applicazione di questi nuovi criteri che potrebbero comportare la classificazione di un rifiuto in precedenza non pericoloso, come pericoloso, si attendono chiarimenti da parte del Ministero dell’Ambiente.

Tali novità normative però sono destinate ad operare fino al 31 maggio 2015 in quanto dal 1° giugno 2015 entreranno in vigore le nuove disposizioni europee, sempre in materia di classificazione dei rifiuti (Regolamento 1357/2014 e Decisione 2014/955/UE).

Ricordiamo anche che il Senato, lo scorso 26 febbraio 2014 ha definitivamente convertito in legge il D.L. n. 192/2014. cosiddetto “Mille proroghe”, rinviando dal 1° febbraio 2015 al 1° aprile 2015 il termine per l’applicazione delle sanzioni per mancata iscrizione e quelle per mancato versamento del contributo annuale al SISTRI.

Entro il 31 marzo 2015 va versato il contributo al SISTRI per il 2014, pena l’applicazione, dal 01 aprile 2015, della sanzione prevista dall’art. 260bis, co2, del Testo Unico Ambiente.

Per il 2015, invece, il contributo annuale va versato entro il termine ordinario del 30 aprile 2015.