Si informa che l’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato lo scorso 17 dicembre 2013 le linee di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile.

Nel merito, il documento stabilisce le indicazioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e nella realizzazione di interventi riguardanti le coperture di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti, sia pubblici che privati, per garantire che i successivi interventi di manutenzione ordinaria delle coperture o le azioni comunque comportanti l’accesso, il transito o lo stazionamento sui tetti avvengano in condizioni di sicurezza.

Con questo atto di indirizzo viene introdotto l’obbligo di installare dispositivi permanenti di ancoraggio (“linee vita”) sulle coperture e sulle ampie e/o continue pareti a specchio, degli edifici, con lo scopo di ridurre i rischi d’infortunio in occasione di accesso, transito, esecuzione di lavori futuri.

Le misure contenute nel documento si applicano agli edifici pubblici e privati quando si intendono realizzare:

– interventi di nuova costruzione;

– interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici esistenti assoggettati a regime abilitativo, di cui all’art. 9 della LR 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).

– interventi riguardanti linvolucro esterno (pareti esterne e/o coperture) di edifici esistenti assoggettati ad obbligo di comunicazione con Notifica Preliminare.

Sono escluse dall’ambito di applicazione dell’atto di indirizzo e coordinamento:

– le coperture completamente portanti poste ad un’altezza inferiore ai 2,00 m, calcolati a partire dal filo di gronda rispetto ad un piano stabile;

– le ampie e/o continue pareti a specchio esterne degli edifici per la cui manutenzione siano installati dispositivi permanenti per l’utilizzo di attrezzature/strutture di protezione collettiva (ponti sospesi, piattaforme di lavoro auto sollevanti o altro).

Per gli interventi coinvolti dal presente atto il proprietario dell’edificio o il committente dei lavori provvede:

a) per gli interventi soggetti a regime abilitativo o a conformità nella prevista documentazione da allegare ad includere una dichiarazione di impegno alla progettazione ed alla installazione prima del termine dei lavori dei dispositivi di ancoraggio permanenti nonché al deposito, entro la fine dei lavori, presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) dell’Elaborato Tecnico dei dispositivi di ancoraggio;

b) per gli interventi soggetti alla sola presentazione della Notifica Preliminare, trasmette allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) una dichiarazione di impegno alla progettazione ed alla installazione dei dispositivi di ancoraggio permanenti nonché al deposito, entro la fine dei lavori, presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), dell’Elaborato Tecnico.

La mancata presentazione allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) della dichiarazione di impegno precedentemente citata costituisce causa ostativa al rilascio del Permesso di Costruire, impedisce l’utile decorso del termine di efficacia della Denuncia di Inizio Attività e per quanto riguarda la SCIA costituisce motivo valido per lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività.

I dispositivi di ancoraggio permanenti realizzati prima dell’entrata in vigore dell’atto di indirizzo e coordinamento in questione, risultano conformi alle disposizioni del presente atto di indirizzo se corredati da:

– relazione di calcolo di idoneità del supporto;

– certificazioni del produttore dei dispositivi di ancoraggio;

– dichiarazione di corretta installazione dell’installatore;

– manuale d’uso;

– programma di manutenzione.

Nel caso non siano disponibili tali documenti ovvero siano disponibili solo in parte, il dispositivo di ancoraggio permanente è conforme alle disposizioni del presente atto di indirizzo se corredato da una relazione tecnica di progetto completa dei documenti mancanti a firma di un tecnico professionista abilitato come previsto dalla normativa vigente.

La mancata documentazione del dispositivo di ancoraggio permanente di cui sopra comporta la sua non idoneità all’uso.