È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 24 aprile 2014 recante “Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006” che va a ridimensionare ulteriormente le categorie dei soggetti obbligati ad aderire al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti.

Nello specifico, è previsto l’obbligo di adesione solo per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti.

Ne consegue che una parte rilevante di imprese produttrici di rifiuti pericolosi non saranno più obbligate all’adesione ed utilizzo del SISTRI.

Al comma 2 dell’art. 1 del DM 24 aprile 2014  si precisa però che per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI, ovvero che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario.

Per quanto riguarda gli oneri contributivi anno 2014, i soggetto obbligati ad aderire al SISTRI sono tenuti al versamento del contributo annuale entro il 30 giugno 2014.

Poiché il SISTRI si presenta ancora a tutt’oggi come un sistema in via di evoluzione e definizione sia sotto il profilo normativo che sotto l’aspetto più prettamente tecnico/operativo e tenendo in considerazione l’ancora vigente regime di esenzione temporanea dalle sanzioni, Apice s.r.l. consiglia di attendere ulteriori precisazioni ed indicazioni da parte del Ministero.