L’art. 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012 pone a carico degli operatori di determinate apparecchiature l’obbligo di trasmissione della Dichiarazione F-gas annuale.
Il medesimo D.P.R. identifica l’operatore dell’apparecchiatura o dell’impianto nel proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.
Si ritiene importante precisare che si parla di “effettivo controllo sul funzionamento tecnico di un’apparecchiatura o dell’impianto” quando ricorrono i seguenti elementi:
– libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
– controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio prendere la decisione di accensione e spegnimento);
– il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche o riparazioni.
Ai fini della dichiarazione le apparecchiature e sistemi considerati sono FISSI (cioè non in movimento durante il loro funzionamento) e appartengono alle seguenti tipologie:
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refrigerazione (cioè raffreddamento di spazi di immagazzinamento o prodotti al di sotto della temperatura ambiente; sono inclusi anche gli scambiatori di calore industriali);
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condizionamento dell’aria (raffreddare e/o controllare la temperatura dell’aria in ambienti confinati mantenendola ad un determinato livello)
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pompe di calore (estraggono energia dall’ambiente o da una fonte di calore di scarto per fornire calore utile, tipicamente sono apparecchiature ermeticamente sigillate)
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sistemi di protezione antincendio (installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito)
Ciascuna apparecchiatura o sistema appartenente ad una delle citate tipologie deve contenere una carica circolante di 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra.
Per quanto detto sopra sono quindi certamente esclusi dal campo di applicazione della dichiarazione per esempio:
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impianti di condizionamento dell’aria montati sugli autoveicoli o, più in generale, su tutte le tipologie di mezzi di trasporto;
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sistemi di refrigerazione montati su tutte le tipologie di mezzi di trasporto;.
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l’attrezzatura utilizzata per la ricarica degli impianti di condizionamento dell’aria montati sugli autoveicoli;
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gli estintori portatili (perché tipicamente durante il loro funzionamento sono in movimento);
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tutte le apparecchiature che utilizzano esclusivamente sostanze refrigeranti o estinguenti diverse dai gas fluorurati ad effetto serra previsti dalla dichiarazione o comunque non contemplate dall’allegato I al Regolamento 842/2006 (es. R-22, CO2, sabbia, ammoniaca, etc);
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tutte le apparecchiature contenenti refrigeranti o estinguenti a base di gas fluorurati ad effetto serra che prese individualmente hanno carica complessiva minore di 3 kg.
Quando effettuare la Dichiarazione F-gas
La Dichiarazione F-gas deve essere trasmessa ad ISPRA entro il 31 maggio di ogni anno tramite il formato elettronico, accessibile al seguente link: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas.
I dati relativi al 2013 dovranno essere dichiarati entro il 31 maggio 2014 e le dichiarazioni possono essere già inviate.
Come effettuare la dichiarazione F-GAS
Il formato e le modalità di trasmissione della Dichiarazione F-GAS annuale sono pubblicati sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
La dichiarazione F-GAS deve essere compilata sulla base delle informazioni contenute nei Registri d’Impianto e trasmessa on-line attraverso la rete SINAnet dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), previo accesso al sistema (raggiungibile dalla pagina dedicata alla dichiarazione (http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas). La procedura informatica permette la compilazione della dichiarazione conforme al formato di cui all’avviso riportato in Gazzetta Ufficiale.
Al fine di procedere alla compilazione della dichiarazione, gli utenti devono inserire:
– i dati identificativi (operatore, persona di riferimento, sede di installazione):
– il numero e la tipologia di apparecchiature presenti;
– le informazioni di dettaglio (tipo di sostanza, carica circolante, quantità aggiunta nell’anno di riferimento, quantità recuperata/eliminata nell’anno di riferimento; motivo dell’intervento). Consigliamo di richiedere tali informazioni a chi si occupa della manutenzione dei vostri impianti.
Il sistema di compilazione permetterà di convalidare solo le dichiarazioni che presenteranno tutti i campi obbligatori compilati.
Ricordiamo che gli operatori con più sedi di installazione (ad esempio aziende con più sedi operative) dovranno compilare una dichiarazione per ognuna di esse.
Nella pagina dedicata alla Dichiarazione F-gas della rete SINAnet sono presenti le istruzioni dettagliate su come effettuare la registrazione, il documento aggiornato contenente le istruzioni utili per la compilazione della Dichiarazione F-gas e le FAQ.
Cosa succede a chi non effettua le Dichiarazioni F-gas
Le sanzioni relative alla mancata, incompleta o inesatta trasmissione delle informazioni previste dalla Dichiarazione F-gas sono disciplinate dal d.lgs. 5 marzo 2013, n. 26 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati a effetto serra”.
In particolare, sono previste dall’art. 6, commi 3 e 4 del sopra citato decreto, sanzioni amministrative pecuniarie per un importo compreso tra 1.000,00 e 10.000,00 euro.