Le attrezzature di lavoro per le quali l’esecuzione delle verifiche periodiche, finalizzate a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, è regolamentata, in termini di modalità e frequenza, dall’art. 71 comma 11, 12 e 13 del D.Lgs 81/08 e smi e dal DM 11/04/2011, sono quelle riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e smi.
Si ricorda comunque che, parallelamente ed a prescindere dall’appartenenza alle categorie indicate nell’Allegato VII del D.Lgs 81/08 e smi, occorre sottoporre le attrezzature di lavoro ai controlli indicati nel libretto d’uso e manutenzione o, in assenza di indicazioni fornite dai fabbricanti, stabiliti in base alle norme di buona tecnica o desumibili dai codici di buona prassi (art. 11 c. 8 del D.Lgs 81/08 e smi).
Le attrezzature riportate nell’Allegato VII possono essere suddivise in 3 macrocategorie:
1) Gruppo SC – apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga (ad esempio apparecchi fissi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg come carroponti e gru a bandiera, carrelli semoventi a braccio telescopico come i “merlo”).
2) Gruppo SP – sollevamento persone (ad esempio piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne ed ascensori montacarichi di cantiere)
3) Gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento (ad esempio recipienti contenenti fluidi in pressione superiore a 0,5 bar come bombole e serbatoi semplici, generatori di vapor d’acqua).
Al momento dell’installazione dell’attrezzatura, il datore di lavoro deve presentare all’Inail (ex ISPESL) la denuncia di messa in servizio/immatricolazione, utilizzando la modulistica presente sul sito di tale ente.
L’attrezzatura deve inoltre essere “classificata” in base alle tipologie riportate nell’Allegato VII del D.Lgs 81/08 e smi per individuare l’intervento/periodicità di esecuzione delle verifiche. La data di messa in servizio/immatricolazione dovrà essere utilizzata per fissare il termine entro cui eseguire le verifiche.
Per la prima verifica periodica, il datore di lavoro si avvale dell’Inail, che vi provvede (direttamente o avvalendosi del supporto di terzi, pubblici o privati abilitati) nel termine di 45 giorni dalla richiesta. Una volta decorso il termine di 45 giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Nella modulistica di presentazione della richiesta, presente sul sito dell’Inail, è presente lo spazio riservato all’indicazione del soggetto abilitato scelto.
Per le verifiche periodiche successive alla prima il datore di lavoro può liberamente scegliere se rivolgersi alle ASL- UOIA o, ove ciò sia previsto con legge regionale, all’ARPA o a soggetti pubblici o privati abilitati. E’ dunque venuto meno l’obbligo di rivolgersi in prima istanza alle ASL ed è stato eliminato il termine temporale entro cui tale ente era obbligato a provvedere.
La non esecuzione delle verifiche periodiche, e più in generale dei controlli, sulle attrezzature di lavoro comporta sanzioni per il datore di lavoro, anche di carattere penale.
Per questo è importante censire le attrezzature di lavoro in uso e monitorarne la manutenzione ed il controllo, magari attraverso la tenuta di un registro, in molti casi già obbligatorio, su cui riportare gli interventi eseguiti ed i risultati degli stessi, nonché uno scadenziario in particolare per le verifiche che coinvolgono terzi.