Alcune delle attrezzature riportate in quello che il DM 11/04/2011 definisce “Gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento” sono soggette anche alla disciplina di cui al D.M. n. 329/2004, di recepimento della Direttiva 97/23/CE (Direttiva PED), decreto che ha esplicitato le norme da applicare per la messa in servizio, l’esercizio, la verifica degli accessori di sicurezza, le riparazioni e le modifiche delle attrezzature a pressione ed insiemi.
Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale sopra citato si applicano alle attrezzature a pressione ed agli insiemi come definiti nel d.lgs. n. 93/2000:
– per attrezzature a pressione si intendono: i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili.
– per insiemi si intendono varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale.
Lo stesso decreto precisa chiaramente anche gli apparecchi esclusi dall’applicazione del decreto stesso (art.2), tra cui:
– i recipienti a pressione con volume inferiore o uguale a 25 litri e, se con pressione minore o uguale a 12 bar, aventi capacità minore o uguale a 50 litri;
– [omissis] i recipienti intermediari delle motrici ad espansione multipla o dei compressori di gas (a più fasi), quando facciano parte dell’incastellatura della macchina;
– le tubazioni con DN (diametro nominale) minore o uguale a 80;
– le tubazioni che collegano attrezzature a pressione che risultano singolarmente escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.
Ricordiamo che per tutte le attrezzature sottoposte alla disciplina del D.M. n. 329/2004 vige l’obbligo di effettuare la dichiarazione di messa in servizio, la cui modulistica per la richiesta è reperibile nel sito dell’INAIL.
Secondo il D.M. n. 329/2004, le attrezzature o insiemi a pressione che rientrano nelle definizioni di cui sopra sono soggetti alla verifica per la messa in servizio, riguardante l’accertamento della loro corretta installazione, se installati ed assemblati dall’utilizzatore sull’impianto. In questo caso, il soggetto titolare della verifica di messa in servizio è l’INAIL e sul sito di tale ente è presente la modulistica per l’invio della richiesta.
Nel caso in cui, invece, l’installazione e l’assemblaggio siano stati eseguiti da terzi (fabbricante), si raccomanda di verificare che quest’ultimo abbia adempiuto a quanto previsto dalla normativa di prodotto.
Sempre lo stesso decreto, all’art. 5, individua le attrezzature e gli insiemi non soggetti alla verifica di messa in servizio, tra cui:
– gli estintori portatili e le bombole portatili per apparecchi respiratori;
– i recipienti semplici di cui al d.lgs. n. 311/1991 (recipienti saldati fabbricati in serie, soggetti ad una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar, destinati a contenere aria o azoto e non destinati ad essere esposti alla fiamma ovvero i comuni serbatoi per l’aria) aventi pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto pressione (PS) per volume (V) minore di 8000 bar*1;
– gli insiemi per i quali da parte del competente organismo notificato o di un ispettorato degli utilizzatori risultano effettuate per quanto di propria competenza le verifiche di accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo.
Gli utilizzatori di attrezzature ed insiemi a pressione messi in servizio, hanno, altresì, l’obbligo di sottoporre gli stessi a verifiche periodiche ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 329/2004, identificate con il termine di riqualificazione periodica, la cui periodicità è definita nell’Allegato A dello stesso decreto ministeriale e coincide con quella prevista dall’Allegato VII del d.lgs. n. 81/08 e smi.
Anche in questo caso, il decreto individua le attrezzature e gli insiemi esclusi dall’obbligo di riqualificazione periodica (art. 11), tra cui:
– i recipienti contenenti fluidi del gruppo due (fluidi non pericolosi, come ad esempio aria, miscele acqua/aria, azoto, argon, anidride carbonica,etc), escluso il vapore d’acqua, che non sono soggetti a fenomeni di corrosione interna ed esterna o esterna, purché la pressione PS sia minore o uguale a 12 bar e il prodotto PS x V non superi 12.000 bar*l;
– tutti i recipienti contenenti liquidi del gruppo due.
Dunque da quanto sopra riportato emerge che la prima verifica periodica e le verifiche periodiche successive alla prima disciplinate dal d.lgs. 81/08 e smi corrispondono di fatto alle verifiche di riqualificazione periodica definite dal D.M. 329/2004.
Però solo con il DM 11/04/2011, che disciplina tra l’alto le modalità di esecuzione delle verifiche periodiche, la normativa sociale e di prodotto sono state allineate. Infatti, nell’ allegato II pto. 4.1.1 è esplicitato che nell’applicazione dell’Allegato VII del D.Lgs 81/08 e smi relativo alle verifiche periodiche “restano ferme le esclusioni e le esenzioni dalle verifiche periodiche per le attrezzature di cui agli art.2 ed 11 del D.M. n. 329/2004” .
Ricordiamo che anche le attrezzature utilizzate in cantiere, qualora non siano escluse per i requisiti di cui sopra, devono essere sottoposte alle verifiche periodiche di cui al D.M. n. 329/04 ed all’Allegato VII del d.lgs. 81/08.
Quindi il datore di lavoro deve:
-censire quali attrezzature e insiemi a pressione ricadono nel regime del DM 329/04;
-classificare tutte le attrezzature e gli insiemi a pressione secondo la direttiva PED (D.Lgs 93/2000);
-individuare il regime di verifiche (messa in servizio e/o periodiche) a cui le attrezzature o insiemi devono essere sottoposte;
-effettuare la dichiarazione di messa in servizio inviando la documentazione tecnica all’INAIL;
– richiedere contestualmente la verifica di messa in servizio (se inerente);
– sottoporre le attrezzature di lavoro ai controlli indicati nel libretto d’uso e manutenzione;
-sottoporre le attrezzature alle verifiche periodiche previste dal DM 329/04 ovvero dal D.Lgs. 81/08.
Per i clienti di Apice s.r.l. si informa che i tecnici sono a disposizione per l’analisi di ogni singola situazione