Non è entro il 7 ottobre 2013 che gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte con l’Allegato I al DPR 151/2011  (Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi) devono espletare gli adempimenti previsti dal decreto, ma entro il 7 ottobre 2014 per effetto del D.L.  n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013.

Secondo l’originale scrittura del DPR 151/2012 gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I del decreto avrebbero dovuto adeguarsi, espletando gli adempimenti richiesti, entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica, cioè entro il 7 ottobre 2012.

Successivamente con la conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 in legge 7 agosto 2012 n. 134, si stabiliva che gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I del D.P.R. n. 151/2011, esistenti alla data di pubblicazione del regolamento, avrebbero dovuto espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso (7 ottobre 2013).

Con il cosiddetto “decreto del fare” tutti gli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 151/2011 per le nuove attività introdotte all’Allegato I sono ulteriormente prorogati al 7 ottobre 2014.

Ricordiamo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune delle attività nuove o modificate dal DPR 151/2011 che, esistenti alla data del 7 ottobre 2011,  rientrano per la prima volta (anche se in relazione solo a cambiamenti relativi a superficie complessiva, capienze, ecc)  nelle disposizioni di prevenzione incendi:

attività n. 13: contenitori distributori rimovibili di carburanti liquidi (indipendentemente dalla capacità e dal macrosettore di appartenenza dell’azienda);

attività n. 55: attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 mq;

attività n. 65: locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

attività n. 67: asili nido con oltre 30 persone presenti;

attività n. 68: strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq (dunque non solo ospedali e case di cura ma anche strutture come, ad esempio, i poliambulatori);

attività n. 73: edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità (ad esempio uffici + attività commerciali);

attività n. 75: autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq (non solo stabilimenti di produzione di mezzi rotabili, ma anche depositi);

attività n. 71: aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti;

attività n. 72: edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell’allegato.