Nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013 è stato pubblicato il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, il cosiddetto “decreto del fare” o “decreto fare”, che, al di là delle previste disposizioni per rilancio dell’economia, contiene diverse disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti relativi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le semplificazioni in materia di lavoro tendono a rendere meno burocratici i numerosi ed onerosi obblighi imposti al datore di lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Queste riguardano diversi aspetti, alcuni di natura formale ma con risvolti senz’altro sostanziali, altri di natura documentale.

Il Duvri. Una prima modifica riguarda l’articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008 che ha istituito il Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), cui è obbligato il datore di lavoro committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda.

Il DUVRI ora non sarà l’unica scelta: infatti, è previsto che il datore di lavoro committente, in luogo della semplice predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), se opera in settori di attività a basso rischio infortunistico, possa nominare un incaricato unico che sovraintenda alle attività relative alla sicurezza, realizzando il necessario coordinamento e la richiesta cooperazione tra committente, appaltatori e subappaltatori. Tale incaricato deve essere in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali tipiche di un preposto, nonché essere soggetto a periodico aggiornamento e avere conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro.

Tale provvedimento riguarderà i soli settori a basso rischio infortunistico, settori che dovranno essere identificati “mediante un decreto del Ministero del Lavoro sulla base di criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL, e da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa con la Conferenza Stato-regioni”.

Inoltre, l’obbligo del DUVRI o dell’incaricato non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a dieci uomini-giorno, con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori, e sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. 81/2008.

Procedure standardizzate. Le nuove procedure standardizzate obbligatorie per le micro imprese già entrate in vigore lo scorso 1° giugno, ora subiscono una modifica, facendo tornare la possibilità di ricorrere all’autocertificazione.

La novità riguarda le aziende che operano nei settori a basso rischio infortunistico che saranno indivuate con decreto ministeriale. In tale decreto sarà riportato un apposito allegato recante il modello con il quale i datori di lavoro interessati potranno optare, in luogo delle procedure standardizzate, mediante l’attestazione di aver effettuato la valutazione dei rischi.

Resta fermo che fino all’emanazione del decreto ministeriale non si applica la deroga ma dovranno essere seguite obbligatoriamente le procedure standardizzate.

Cantieri. L’interessato che abbia bisogno della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) potrà richiedere allo Sportello Unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari all’intervento edilizio.

Inoltre il certificato di agibilità può essere richiesto anche per singoli edifici, singole porzioni della costruzione o singole unità immobiliari purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria.

Infine per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) si potrà acquisire in via informatica e avrà validità di 180 giorni.

Viene inoltre previsto che le stazioni appaltanti acquisiscano esclusivamente attraverso strumenti informatici il DURC in corso di validità.

Altra semplificazione riguarda poi, per i cantieri temporanei e mobili, la possibilità di elaborare modelli semplificati di documenti, come il piano operativo di sicurezza, il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera.

Comunicazioni telematiche. Ulteriori semplificazioni riguardano la possibilità di comunicare diverse notifiche per via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Ad esempio la comunicazione all’organo di vigilanza relativa al superamento dei valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici o la comunicazione del verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni. O ancora l’inizio di lavori che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto o il verificarsi di incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente di un agente biologico pericoloso.

Sempre relativamente alle notifiche, le novità riguardano anche l’art. 67 del d.lgs. 81/2008 e si riferiscono all’obbligo di comunicazione all’organo di vigilanza competente per territorio, da parte di chi intenda procedere alla costruzione o realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti, ove si presume l’impiego di più di tre lavoratori.

Resta fermo che i lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore.

Con un apposito decreto ministeriale, che sarà emanato entro 90 giorni, saranno individuate le informazioni, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, da trasmettere mediante modelli uniformi da utilizzare. Fino all’emanazione di tale decreto, la comunicazione deve contenere:

– la descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;

– la descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

Comunicazioni infortuni. Altre notifiche “semplificate” riguardano la denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro.

È abrogato l’articolo 54 del DPR 1124/65 (“Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”) e di conseguenza è abrogato l’obbligo per il datore di lavoro nel termine di due giorni di dare notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni.

È inoltre sostituito l’articolo 56 del DPR 1124/65 eliminando l’obbligo per l’autorità di pubblica sicurezza, per ogni caso denunciato di infortunio mortale o con inabilità superiore ai trenta giorni, di rimettere un esemplare della denuncia al pretore nella cui circoscrizione è  avvenuto l’infortunio. Denuncia che permette al Pretore di accertare le circostanze in cui è avvenuto l’infortunio e la causa e la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione.

Lavori di breve durata. Si prevede che, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali siano adottate misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, nei casi in cui la prestazione del lavoratore presupponga una permanenza di breve durata nei luoghi di lavoro (fino a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento).

Verifica delle attrezzature. Viene ridotto da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro cui l’INAIL è tenuta ad effettuare la prima verifica ed è stato inoltre previsto l’obbligo, per i soggetti pubblici tenuti ad effettuare la prima verifica, così come le successive (INAIL, ASL o ARPA), di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, la eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza nel termine di legge. In questo caso, il soggetto interessato potrà da subito rivolgersi, per la verifica periodica, a soggetti pubblici o privati abilitati, sostenendone il relativo costo.

Formazione. Sono state introdotte misure di razionalizzazione in tema di formazione degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni e di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

In particolare, al fine di evitare duplicazioni, è stato previsto che nel caso in cui tali soggetti abbiano già svolto percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano in tutto o in parte a quelli cui sono tenuti per legge gli addetti, i responsabili e i rappresentanti, sia riconosciuto loro un apposito credito formativo in relazione alla durata e ai contenuti della formazione già ricevuta.

Certificazioni sanitarie. Vengono abrogate le disposizioni concernenti l’obbligo dei seguenti certificati attestanti l’idoneita’ psico-fisica al lavoro: sana costituzione, limitatamente alle lavorazioni non a rischio certificato di idoneità lavorativa, sana costituzione per farmacisti, idoneità fisica,pubblico impiego.

Ricordiamo che il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 “Decreto del Fare” dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (21 giugno 2013); in caso contrario il decreto legge perderà la propria efficacia.