È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013 relativo alRegolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.

Il 13 giugno 2013 entrerà in vigore l’Autorizzazione unica ambientale (AUA), che subentrerà a diversi atti di comunicazione, notifica e concessione in ambito ambientale.

Il decreto si applica alle piccole e medie imprese nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Non si applica invece ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale.

La domanda di AUA deve essere presentata nel caso in cui una piccola e media impresa e/o un’azienda non soggetta ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), sia assoggettata al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

– l’autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;

–  la comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue derivanti dalle aziende a ciò preposte;

– l’autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera;

– l’autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera;

– la comunicazione o il nulla osta in tema di impatto acustico;

– l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi provenienti dal processo di depurazione in agricoltura;

– le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152, 3 aprile 2006, sulle procedure di auto-smaltimento e recupero agevolato di rifiuti considerati pericolosi e non pericolosi.

La domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale corredata dalla documentazione richiesta è presentata al Suap che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all’autorità e ai soggetti competenti in materia ambientale, e ne verifica, in accordo con l’autorità competente, la correttezza formale.

L’AUA varrà 15 anni ed il rinnovo dovrà essere richiesto almeno 6 mesi prima della data di scadenza.

In caso di modifica sostanziale dell’attività lavorativa o dell’impianto, occorre presentare apposita domanda di autorizzazione all’autorità competente.

Siamo ad informarVi che il modello semplificato ed unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) non è ancora stato pubblicato e che sarà nostra cura tenerVi informati relativamente alle modalità applicative del presente decreto.