Con Ordinanza del Sindaco n. 938 del 24 dicembre 2012, il Comune di Imola aveva dato avvio al censimento, rimozione e messa in sicurezza dell’amianto presente in immobili privati e/o fabbricati adibiti ad attività artigianali/industriali, al fine di verificare e intervenire su situazioni di rischio.

Con ordinanza n. 289 del 18 aprile 2013 il Comune di Imola fornisce chiarimenti e prevede una proroga dei termini per il censimento, rimozione e messa in sicurezza dell’amianto.

L’ordinanza chiarisce che i proprietari di immobili (amministratori legali rappresentanti, nel caso di condomini) e/o fabbricati adibiti ad attività artigianali/industriali, aventi coperture o altri manufatti in cemento amianto, dovranno:

– inviare al Comune di Imola – Servizio Edilizia Privata e Ambiente la modulistica debitamente compilata ai fini del censimento delle coperture e manufatti contenenti cemento amianto entro il 30 ottobre 2013;

– inviare al Comune di Imola – Servizio Edilizia Privata e Ambiente di una relazione di valutazione del rischio solamente per le coperture e pareti laterali in materiale contenente amianto entro il 30 aprile 2014.

A tal proposito informiamo che la presentazione della relazione di valutazione del rischio è richiesta esclusivamente per le coperture e pareti laterali in materiale contenente amianto e che la comunicazione relativa ai manufatti oggetto del solo censimento è riferita alle sole parti a vista, senza quindi necessità di effettuare saggi esplorativi.

Per i casi in cui sia già stata programmata la rimozione e smaltimento delle coperture e pareti, la presentazione della relazione di valutazione del rischio è sostituita dalla trasmissione al Comune di Imola, entro il 30 aprile 2014, di copia della prima pagina del piano di lavoro di smaltimento presentato all’Azienda USL di Imola, con indicati gli estremi di protocollo e con l’impegnativa ad eseguire la rimozione entro 12 mesi.

Segnaliamo che la mancata osservanza dell’ordinanza n. 938/2012 secondo i nuovi termini comporta la sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.