Il D.P.R. n. 43/2012 prevede che tutte le persone, e di conseguenza le imprese all’interno delle quali operano, che eseguono interventi tecnici su impianti frigoriferi, antincendio, condizionatori, pompe di calore estintori nonché commutatori ad alta tensione ed altri apparecchi contenenti gas fluorurati ad effetto serra, dovranno essere in possesso di specifica certificazione che verrà rilasciata da appositi Organismi di Certificazione accreditati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dopo il superamento di un esame teorico e pratico.

La certificazione ottenuta avrà una validità decennale terminati i quali dovrà essere rinnovata.

In particolare, per gli autoriparatori che recuperano gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motori, sono previsti i seguenti obblighi:

– Frequentazione di idoneo corso di formazione;

– Conseguimento dell’attestato di frequenza;

– Iscrizione in un apposito Registro tenuto dalla Camera di Commercio.

È necessario mettersi in regola entro il 5 maggio 2013.

L’abilitazione all’utilizzo dei gas fluorurati ad effetto serra si ottiene attraverso un attestato di formazione (“Patentino”) da conseguire tramite frequenza di uno specifico corso di formazione certificato da un Organismo di attestazione riconosciuto che qualifica il professionista d’officina e lo abilita legalmente ad operare con una stazione di ricarica a/c sugli impianti di climatizzazione dei veicoli.