Siamo a ricordavi alcune scadenze imminenti per febbraio 2013 riguardanti:

– l’obbligo di sostituzione dei maniglioni antipanico non muniti di marcatura “CE”;

– la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio di tariffa all’Inail per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Entro il 16 febbraio 2013, infatti, devono essere sostituiti i dispositivi non marcati CE per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso di incendio.

I maniglioni antipanico rientrano nella normativa antincendio con lo scopo di preservare la sicurezza dei lavoratori soprattutto in ambienti ad alto affollamento.

Tuttavia l’obbligo di installazione dei maniglioni antipanico ricorre solo nel caso in cui sussistano determinate caratteristiche stabilite dal Decreto Ministeriale del 3 Novembre 2004, che, agli articoli 1 e 3, elenca le categorie in cui è obbligatoria l’installazione dei maniglioni antipanico.

Ricordiamo che tali dispositivi devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 ed ai sensi del D.P.R. 21 aprile 1993, devono essere muniti di marcatura CE.

In particolare, l’installazione dei maniglioni antipanico è prevista nei seguenti casi:

– sulle porte delle vie di esodo, qualora ne sia prevista l’installazione, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI En 179 o altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

  • · l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
  • · l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26.

– sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

  • · l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
  • · l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
  • · i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.

In base al provvedimento, i dispositivi non muniti di marcatura “CE” già installati devono essere sostituiti a cura del titolare nel caso di:

  • – Rottura del dispositivo;
  • – Sostituzione della porta;
  • – Modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie d’esodo;

In ogni caso tutti i dispositivi non conformi devono essere sostituiti entro e non oltre sei anni dall’entrata in vigore del D.M (Febbraio 2011).

Scade il 28 febbraio 2013 il termine ultimo per presentare in via telematica la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa all’Inail per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il riconoscimento della riduzione è subordinato al possesso, da parte dell’azienda, del DURC ed all’invio alla Direzione Provinciale del Lavoro di un’autocertificazione attestante l’insussistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, definitivi, concernenti violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro.

La domanda di riduzione riferita all’anno 2013 riguarda gli interventi migliorativi effettuati nell’anno 2012.

Il modulo di domanda è reperibile nel sito internet dell’Istituto, cliccando le voci “Assicurazione”, “Modulistica” e “Oscillazione del tasso”.

Possono presentare la domanda le Aziende che abbiano eseguito:

– almeno un intervento particolarmente rilevante;

o in alternativa

– più interventi di miglioramento per un punteggio complessivo almeno pari a 100.

Da ultimo, cogliamo l’occasione per comunicare che con una Nota del 31 gennaio 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito una precisazione definitiva in merito al termine ultimo entro il quale le imprese che occupano fino a 10 lavoratori potranno autocertificare la valutazione dei rischi: il chiarimento definisce come data ultima per l’autocertificazione il 31 maggio 2013.