È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 29 dicembre la Legge di stabilità 2013 tra i cui contenuti è inserita la proroga al 30 giugno 2013 del termine ultimo entro il quale  i datori di lavoro di aziende fino a 10 lavoratori possono utilizzare l’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro.

Originariamente, a questa tipologia di aziende era stato reso possibile l’uso dell’autocertificazione fino e non oltre il 30 giugno 2012. Successivamente,  in attesa della definizione delle procedure standardizzate, il termine venne differito al 31 dicembre 2012.

Ricordiamo che con l’autocertificazione il datore di lavoro dichiara:

  • di aver valutato tutti i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori (compresi quelli legati allo stress lavoro-correlato, quelli per le lavoratrici in stato di gravidanza, i rischi connessi alle differenze di genere, all’età ed alla provenienza da altri Paesi);
  • di aver  tenuto conto della sistemazione dei luoghi e delle postazioni di lavoro, delle attrezzature e degli impianti tecnologici presenti;
  • di aver adempiuto agli obblighi derivanti dalla valutazione eseguita.

Ricordiamo, infine, che l’autocertificazione non trova applicazione nelle aziende espressamente escluse dal D.Lgs. 81/2008, vale a dire aziende a rischi di incidenti rilevanti, centrali termoelettriche, impianti ed installazioni nucleari, aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.