Si informa che, in data 30 novembre 2012, con decreto interministeriale, sono state recepite le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi. Si ricorda che il documento individua il modello di riferimento per l`effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all`art. 29, comma 5, del D.Lgs 81/2008 (datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori), al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

La procedura sostituisce la modalità di autocertificazione impiegata fino ad oggi e deve essere applicata alle imprese fino a 10 dipendenti ma potrà essere utilizzata, volontariamente, anche dalle imprese fino a 50 dipendenti. Il decreto entrerà in vigore il prossimo 4 febbraio 2013.

La procedura si articola per passi:

– il primo prevede una descrizione sintetica dell`azienda , del ciclo lavorativo e l`identificazione delle mansioni.

– dopo aver descritto l`attività aziendale, attraverso il secondo passo si dovranno individuare i pericoli presenti, legati ad esempio alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali, alla eventuale presenza di agenti chimici, fisici biologici. Per individuare i pericoli dovrà essere utilizzato un elenco di pericoli che dovrebbe essere esaustivo di tutti i rischi che si possono incontrare nell`ambito delle realtà lavorative. Andrà contrassegnata nelle apposite colonne la presenza o l`assenza del pericolo in azienda.

– il terzo passo prevede l`effettuazione della valutazione dei rischi associati ai pericoli così come sono stati individuati, riportando anche le aree/ reparti/luoghi di lavoro con le corrispondenti mansioni/postazioni, nonché l`identificazione e l`indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate.

– nel quarto passo saranno indicate le misure relative alla definizione del programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza, quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e funzionalità.

La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità.