Come comunicato precedentemente, (vedi news Apice srl del 24/11/2011), il DPR 151/11, entrato in vigore ad ottobre dello scorso anno, ha aggiornato l’elenco delle attività soggette alle visite ed ai controlli per la prevenzione incendi rispetto alla precedente normativa di riferimento (ndr DM 16 febbraio 1982).

Gli enti ed i  privati responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I, esistenti al 22/09/2011, data di pubblicazione del DPR 151/11, avrebbero dovuto espletare gli adempimenti prescritti entro il 07/10/2012.

Con la legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del decreto legge n. 83/2012 relativo a “Misure urgenti per la crescita del Paese”, scivola al 7 ottobre 2013 l’entrata in vigore di tale disposizioni.

Inoltre, è stato emanato nella stessa data, un decreto del Ministero dell’Interno, che entrerà in vigore il 27/11/2012 e che rivede le disposizioni relative alla presentazione di istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e la documentazione da allegare. Tra le principali novità del decreto si segnala che all’art 9 vengono regolamentate le modalità di esecuzione della voltura nel caso di successione di enti e privati nella responsabilità di attività rientranti nell’ambito di applicazione del DPR 151/11 e smi

In relazione alla prevenzione del rischio incendio, riteniamo che un’attenzione particolare debba essere dedicata agli impianti fotovoltaici.

L’impianto fotovoltaico in quanto tale non è un’attività prevista nell’allegato I del D.P.R. 151/11.

D’altra parte, qualora un’attività soggetta al controllo di prevenzione incendi sia dotata di impianto fotovoltaico, dovrà essere attuato quanto previsto dal comma 6, art. 4 del D.P.R. 151/11. Infatti, il montaggio dei pannelli fotovoltaici costituisce una variante alle strutture e dunque una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate, che potrebbe configurarsi quale aggravio delle stesse. In particolare, quello che occorre fare è sottoporre al comando dei VVF un progetto specifico di variante per il montaggio dei pannelli, come previsto dalla Circolare 1324 del 07/02/2012 per impianti di pannelli con tensione in corrente continua non superiore a 1500 V.

L’aggravio del preesistente livello di rischio di incendio conseguente all’installazione di un impianto fotovoltaico può concretizzarsi in termini di:

– interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione;

– ostacolo alle operazioni di raffreddamento/estinzione di tetti combustibili;

– rischio di propagazione delle fiamme all’esterno o verso l’interno del fabbricato.

Ai fini della prevenzione incendi gli impianti fotovoltaici dovranno essere progettati, realizzati e mantenuti a regola d’arte, ovvero eseguiti secondo i documenti tecnici emanati dal CEI e/o dagli organismi di formazione internazionale; inoltre, periodicamente ed ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica dell’impianto dovranno essere eseguite e documentate le verifiche ai fini del rischio incendio dell’impianto fotovoltaico, con particolare attenzione ai sistemi di giunzione e di serraggio.

Al termine dell’installazione dovrà poi essere acquisita la dichiarazione di conformità di tutto l’impianto fotovoltaico e non delle singole parti.

In ultima istanza, segnaliamo che gli impianti fotovoltaici posti in funzione prima della promulgazione delle indicazioni dei Vigili del Fuoco (febbraio 2012) ed a servizio di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi richiedono unicamente gli adempimenti previsti dal comma 6, art. 4, D.P.R. 151/2011.

In generale, per tutti gli impianti fotovoltaici  dovrà essere previsto tra l’altro:

– la presenza e la funzionalità del comando di emergenza;

– l’applicazione della segnaletica di sicurezza e le verifiche necessarie.

Per quanto riguarda la segnaletica, ricordiamo che l’area in cui è ubicato il generatore ed i suoi accessori, qualora accessibile, dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica conforme al D.lgs. 81/2008.

La predetta segnaletica, resistente ai raggi ultravioletti, dovrà riportare la seguente dicitura ed essere installata ogni 10 m per i tratti di conduttura.