Secondo quanto previsto dall’art. 71, comma 11 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro ha l’obbligo di sottoporre le attrezzature elencate nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08 a verifiche periodiche.

Il datore di lavoro che inserisce una nuova di queste attrezzature nel suo stabilimento o nel cantiere di cui è titolare, deve darne comunicazione immediata all’Inail territorialmente competente, che assegna un numero di matricola identificativo e lo comunica al datore di lavoro.

Poi il datore di lavoro deve presentare richiesta entro i termini stabiliti (sempre dall’allegato VII del decreto 81/2008) per la prima verifica e per le successive verifiche periodiche.

L’INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla richiesta, mentre le ASL/ARPA sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi entro 30 giorni dalla richiesta.

Con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, è possibile per il datore di lavoro, qualora Inail e Aziende Usl non riescano a effettuare le verifiche entri i termini previsti, di rivolgersi ad altri soggetti pubblici o imprese private inserite in un apposito elenco pubblicato il 21 maggio 2012 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il datore di lavoro deve indicare nella domanda il nominativo del soggetto abilitato, del quale il soggetto titolare della funzione (INAIL/ASL) si avvarrà contattandolo direttamente, laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura.

In caso di superamento dei termini dei 60/30 giorni senza che sia intervenuto il soggetto titolare della funzione né il soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro, quest’ultimo deve richiedere l’intervento di uno dei soggetti abilitati nella Regione in cui si trova l’attrezzatura di lavoro da sottoporre a verifica, iscritto nell’elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all’allegato III del D.M. 11 aprile 2011, che può essere lo stesso indicato nella domanda.

Solo nel caso in cui nell’elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all’allegato III del D.M. 11 aprile 2011 non siano presenti soggetti abilitati nella Regione per la specifica attrezzatura, il datore di lavoro si rivolge ad uno dei soggetti riportati nell’elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all’allegato III del D.M. 11 aprile 2011 per la specifica tipologia di attrezzatura di lavoro.

Per quanto riguarda la richiesta di prima verifica periodica, è possibile usufruire della modulistica presente sul sito dell’INAIL www.inail.it, mentre per le successive la modulistica è reperibile sul sito dell’Unità Operativa Impiantistica Antinfortunistica (UOIA) della ASL di riferimento.

Si ricorda che l’esecuzione delle verifiche periodiche obbligatorie non esime da interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione delle attrezzature di lavoro necessarie per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza come previsto dall’art. 71, comma 8 del D.Lgs. 81/08.

In caso di bisogno e/o necessità, Apice s.r.l. è a Vostra disposizione per informazioni aggiuntive