Segnaliamo che le imprese che occupano fino a 10 dipendenti avranno più tempo, fino al prossimo 31 dicembre 2012, per autodichiarare la valutazione dei rischi. È quanto ha stabilito il decreto legge n. 57/2012 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 111 del 14 maggio 2012.
Slitta al 31 dicembre 2012, infatti, la scadenza del 30 giugno 2012 prevista dal D.Lgs. 81/08, quale ultimo termine per l’entrata in vigore delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi nelle imprese che occupano fino a 10 lavoratori. Pertanto, fino a fine anno questi datori di lavoro possono ancora autocertificare la valutazione rischi.
Ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 81/08, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori devono effettuare la valutazione dei rischi mediante procedure standardizzate che devono essere definite dalla «Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro» e approvate con specifico decreto.
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del lavoro ha approvato in data 16 maggio 2012 le procedure standardizzate, che saranno recepite attraverso un decreto interministeriale, già in preparazione, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni.
All’entrata in vigore delle sopra citate procedure, i datori di lavoro delle aziende fino a 10 lavoratori potranno quindi procedere alla valutazione dei rischi come previsto dal comma 5 dell’art. 29 del D.Lgs. 81/08 e dopo pochi mesi cesserà anche il regime transitorio che consente a questi datori di lavoro di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.
La possibilità di autocertificazione terminerà infatti il terzo mese successivo alla data di entrata in vigore delle procedure standardizzate, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.
Il nuovo comma 5, art. 29 del D.Lgs. 81/08, modificato dal recente Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57 stabilisce che “i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8), lettera f) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)”.
Con l’approvazione delle procedure standardizzate anche i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori potranno avvalersi di questa modalità per la valutazione dei rischi, possibilità finora esclusa in quanto il comma 6 dell’art. 29 prevedeva che in assenza di tali procedure la valutazione dei rischi dovesse essere effettuata secondo le procedure ordinarie previste dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08.