L’art. 306 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. precisa che le disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo IV entrano in vigore alla data indicata dalla Direttiva 2004/40/CE, inizialmente fissata al 30 aprile 2008.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L110 del 24/04/2012 è stata pubblicata la Direttiva 2012/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la precedente Direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e proroga tale data di entrata in vigore al 31 ottobre 2013.

Pertanto, fermo restando che ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, compreso quello di esposizione a campi elettromagnetici, la nuova scadenza per l’entrata in vigore degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi è posticipata dal 30 aprile 2012 al 31 ottobre 2013.

Il Ministero del Lavoro conferma che tale differimento è immediatamente efficace nell’ordinamento giuridico italiano, giacché l’articolo 306, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008 richiama, senza esplicitarlo, il termine di decorrenza della valutazione dei rischi in oggetto fissato dalla pregressa Direttiva 2004/40/CE, ora portato, appunto, al 31 ottobre 2013.

Il Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si applica alla protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione a campi elettromagnetici (frequenza da 0 Hz a 300 Gz – fonti: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo e nello spazio) dovuti esclusivamente ad effetti acuti (a breve termine) derivanti dalla circolazione di correnti indotte, dall’assorbimento di energia e da correnti di contatto.

Alcune attività potenzialmente a rischio sono:

Manutenzione di linee elettriche;

Addetti a macchine dielettriche nel settore tessile, di lavorazione del legno e della plastica;

Saldature elettriche, saldatori ad arco, ad induzione o a scarica capacitiva;

Forni per riscaldo (ad esclusione di quelli ad alimentazione diversa da quella elettrica);

Presenza di centrali e sottostazioni elettriche;

– Utilizzo di macchinari ad alto assorbimento di corrente elettrica.

Si sottolinea che occorre prestare particolare attenzione nel caso di addetti portatori di protesi biomedicali come pace maker, protesi metalliche, ecc., costituenti lavoratori a maggior rischio nei confronti dell’esposizione a campi elettromagnetici.

Gli effetti nocivi si manifestano se l’intensità dell’esposizione supera la capacità di adattamento dell’organismo. Alcuni esempi dei principali effetti acuti sono:

– in caso di campi elettrici e campi magnetici a bassissima frequenza: allucinazioni visive e percezione di formicolii, ecc;

– in caso di campi elettromagnetici ad alta frequenza: modifica metabolismo basale, cataratta e sterilità.

Per assicurare il rispetto dei valori limite di esposizione, vale a dire dei limiti basati su effetti accertati e considerazioni biologiche, occorre accertare il rispetto dei valori di azione, espressi in termini misurabili di intensità di campo elettrico, intensità di campo magnetico, induzione magnetica, corrente indotta attraverso gli arti e densità di potenza: se tali valori vengono superati diviene obbligatorio adottare una o più misure di prevenzione e protezione.

Il rispetto dei valori di azione è condizione necessaria e sufficiente per il rispetto dei valori limite di esposizione.

Segnaliamo un’ultima considerazione sempre nell’ambito delle radiazioni non ionizzanti in merito alle radiazioni ottiche, ossia radiazioni elettromagnetiche con lunghezza d’onda compresa fra 10 nanometri e 1 mm, che si differenziano in radiazioni ultraviolette, visibili ed infrarosse.

Le radiazioni ottiche derivano dal sole, attività di saldatura, taglio laser, utilizzo di laser, ecc.

L’esposizione può determinare effetti diretti od indiretti. L’effetto si traduce in manifestazioni cliniche reversibili o irreversibili, a breve o lungo termine, in funzione della dose assorbita, della lunghezza d’onda e della suscettibilità individuale. A causa della sua scarsa capacità di penetrazione nel materiale biologico, l’esposizione a radiazioni ottiche comporta un rischio circoscritto esclusivamente agli occhi (in tutte le parti: cornea, cristallino e retina) e alla pelle.

Gli effetti dell’esposizione di questi organi variano in funzione della lunghezza d’onda, dalla quale dipende la capacità di assorbimento dei vari strati della pelle e delle diverse componenti dell’apparato oculare.

Se, in base alla valutazione dei rischi, risulta che i valori limite di esposizione possono essere superati, occorre attuare un programma d’azione che comprende misure tecniche e/o organizzative per evitarne il superamento e segnalare la presenza del rischio.