La responsabilità amministrativa ex D.Lgs.231/01 estesa ai reati ambientali
Dal 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le sanzioni previste per i reati ambientali contemplati nel recente DLgs 121/2011 che ha ampliato ed esteso l’orbita del DLgs 231/01, previsto per la sicurezza, anche in materia ambientale.
Il testo recepisce quanto previsto dalle Direttive 2008/99/UE e 2009/123/UE, dando seguito all’obbligo imposto dall’Unione Europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l’ambiente.
In sintesi il nuovo decreto stabilisce che se un’organizzazione si rende responsabile di un reato ambientale, il suo rappresentante legale, come in precedenza, ne risponde personalmente in termini amministrativi e penali, mentre l’organizzazione nel suo complesso è soggetta anche a sanzioni automatiche (cioè comminate a seguito della denuncia, non solo in caso di controlli) a meno che non si possa dimostrare di aver adottato un modello organizzativo ambientale (es: un sistema ISO 14001 o un EMAS, non necessariamente certificati da ente terzo accreditato) che agisce quindi come forma di tutela per le aziende.
Nella lista dei reati troviamo tutti quelli già previsti dal DLgs 152/06 e ss.mm.ii., nonché il procurato danneggiamento degli habitat nelle aree protette e limitrofe per effetto della propria attività.
Analogamente a quanto previsto dal cit. DLgs 231/01, i modelli organizzativi di cui sopra hanno inoltre carattere esimente, ovvero rivestono valore giuridico nei casi in cui risulti necessario stabilire l’accertamento della effettiva responsabilità del singolo all’interno dell’organizzazione, consentendo quindi l’esonero delle responsabilità nei casi di reato non commesso, e relative sanzioni.
SISTRI: ulteriore rinvio per l’entrata in vigore

Segnaliamo che il Sistema di Tracciabilità Informatico dei Rifiuti – SISTRI – ha subito negli ultimi mesi ulteriori proroghe per l’entrata in vigore.
Di seguito le nuove scadenze obbligatorie:
02 Aprile 2012 per tutti gli impianti di destinazione, tutti i trasportatori e tutti i produttori iniziali con più di 10 dipendenti;
– In data da definire con apposito decreto, ma non prima del 01 Giugno 2012, per tutti i produttori fino a 10 dipendenti.
Si ricorda che fino all’entrata in vigore effettiva del sistema rimane obbligatoria la registrazione periodica delle operazioni di carico e scarico sul registro rifiuti cartaceo e le attività di smaltimento dovranno essere effettuate mediante formulario cartaceo. Il mancato utilizzo di tali sistemi cartacei potrà essere sanzionato dagli organi competenti.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento del contributo annuo SISTRI seguirà una nuova comunicazione con le specifiche istruzioni del caso.

Avvisiamo anche che il 30 aprile 2012 vede la scadenza delle dichiarazioni MUD relative ai rifiuti “speciali” prodotti, raccolti, trasportati, recuperati o smaltiti nel corso dell’anno 2011.
Con l’esistenza del SISTRI, la compilazione del MUD può essere effettuata direttamente dal produttore, con la chiavetta SISTRI con apposita applicazione dei modelli MUD disponibili nel portale del SISTRI.
La compilazione del MUD 2011 può comunque essere presentata secondo le solite modalità degli anni passati.