Segnaliamo che è entrato in vigore il Decreto 3 novembre 2004 Ministero Interni contenente disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio.

Il Decreto stabilisce i criteri di scelta dei Dispositivi di apertura manuale delle porte installate sulle uscite di emergenza nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.

In base al provvedimento, i dispositivi non muniti di marcatura “CE” già installati devono essere sostituiti a cura del titolare nel caso di:

  1. Rottura del dispositivo;
  2. Sostituzione della porta;
  3. Modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie d’esodo.

In ogni caso tutti i dispositivi non conformi devono essere sostituiti entro e non oltre sei anni dall’entrata in vigore del D.M (Febbraio 2011).

Il Decreto prevede che il titolare dell’attività:

  1. conservi la dichiarazione di corretta installazione;
  2. effettui la corretta manutenzione del dispositivo, annotando le operazioni di manutenzione e controllo sull’apposito Registro, previsto nel D.P.R. n.37/1998, art.5, comma 2.

In particolare, i dispositivi di apertura manuale devono essere conformi:

  • Alla norma UNI EN 179:2002, che regola i dispositivi di emergenza azionati meccanicamente da una maniglia a leva oppure da una piastra a spinta, o ad altre a questa equivalenti, nel caso in cui l’attività:

– Sia aperta al pubblico e la porta sia utilizzabile da meno di 10 persone;

– Non sia aperta al pubblico e la porta sia utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ma inferiore a 26;

  • · Alla norma UNI EN 1125:2002, che regola i dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale, o ad altre a questa equivalenti, nel caso in cui l’attività:

– Sia aperta al pubblico e la porta sia utilizzabile da più di 25 persone;

– Si svolga in locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 addetti.

SI RICORDA A CHI DEVE RICHIEDERE IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DI SOSTITUIRE I DISPOSITIVI DI APERTURA MANUALE NON CONFORMI PRIMA DELL’AVVIO DELLA PRATICA DI RINNOVO.

Segnaliamo anche l’entrata in vigore, in data 7 ottobre 2011, del D.P.R. 1 agosto 2011, n.151, il quale individua le attività, contenute nell’Allegato I dello stesso D.P.R.,soggette ai controlli da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco e regolamenta le procedure per le relative verifiche delle condizioni di sicurezza antincendio. Rispetto alla precedente normativa di riferimento, sono state introdotte ulteriori tipologie di attività.

Le aziende che ricadono in tali nuove casistiche devono provvedere alla richiesta o al rinnovo del CPI entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, ossia entro il 07/10/2012.

Informiamo che il vostro tutor di Apice S.r.l. provvederà a contattarvi se ricadete nelle aziende interessate per ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs.151/2011. Le aziende il cui CPI risulta di prossima scadenza sono cortesemente invitate ad avvisare i rispettivi tutor di Apice S.r.l. ALMENO SEI MESI PRIMA DALLA DATA DI SCADENZA indicata nel proprio Certificato di Prevenzione Incendi in modo da poter predisporre la pratica ai sensi della nuova normativa