Con la presente si vogliono ricordare le principali disposizioni legislative, cui attenersi, in tema di alcol e problemi correlati nei luoghi di lavoro, anche alla luce degli orientamenti della Regione Emilia Romagna.

L’uso, l’abuso e la dipendenza dall’alcol possono essere causa di infortuni sul lavoro, che possono risultare di pregiudizio alla salute dei lavoratori, ed avere anche dei riflessi negativi, in termini di efficienza, produttività ed a livello economico ed organizzativo nelle aziende.

È importante ricordare, in prima istanza, che si tratta di una problematica conseguente agli stili di vita personali e non a condizioni di rischio derivanti dalle attività lavorative svolte.

Non si tratta di valutare e prevenire un rischio lavorativo.

È necessario impostare, nel contesto aziendale, un’azione preventiva  inserita nell’ambito della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

A tal fine, l’elemento centrale è rappresentato dall’ADOZIONE DI UN REGOLAMENTO AZIENDALE ispirato al fermo contrasto della diffusione del fenomeno e alla promozione e sostegno di percorsi per l’avvio del lavoratore in difficoltà verso programmi terapeutici e di recupero.

Gli  strumenti a disposizione sono:

Programmi di informazione/formazione dei lavoratori che prevedano al loro interno specifiche sezioni riguardanti il tema alcol e lavoro. In tale sede è una prassi raccomandabile l’applicazione dell’AUDIT C, un questionario composto da tre domande da far compilare in forma anonima ai lavoratori;

Programmi di informazione/formazione dei dirigenti, preposti e RLS con particolare riferimento al ruolo di queste figure nella gestione del caso;

Obiettivo perseguito è quello di escludere o identificare la condizione di alcol dipendenza.

A tal proposito il D.Lgs.81/08 e s.m.i. prevede, nell’ambito generale della valutazione dei rischi per i datori di lavoro, di valutare anche il rischio di alcol dipendenza.

Più precisamente, in virtù degli artt. 17 c. 1 lett. a) e 28 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., il datore di lavoro ha l’obbligo generale indelegabile di valutare tutti i rischi lavorativi, tra i quali si includono anche le eventuali interazioni dei rischi presenti in ambienti di lavoro derivanti da errate abitudini personali dei lavoratori, come, appunto, l’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

L’elenco delle principali lavorazioni in cui è vietata la somministrazione ed assunzione di bevande alcoliche  è contenuto nell’allegato 1 del provvedimento attuativo dell’art. 15 della legge n.125/2001 emanato dalla Conferenza Stato Regioni il 16 marzo 2009, tra cui:

– Mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di …, infermiere  , operatore socio-sanitario;

–  Vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice,  addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi, mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

– Mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B,C,D,E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

– Conducenti, conduttori, manovratori di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie

– Addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;

– Lavoratori addetti ai comparti dell’edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza. 

Gestione del caso in azienda

In presenza di fatti accaduti in azienda o di evidenze oggettive (es. alito alcolico), definibili come situazioni di potenziale pericolo per i lavoratori o per i terzi, dovute a condizioni di sospetta alcol dipendenza o abuso alcolico, il datore potrà effettuare segnalazioni al medico competente, il quale:

– potrà effettuare il controllo alcolimetrico previsto dall’art.15 della L.125/2001, se la lavorazione è compresa nell’ allegato 1;

dovrà indicare al datore di lavoro il percorso previsto dalla L.300/70, cioè l’avvio del lavoratore al collegio medico dell’AUSL per la valutazione dell’idoneità del lavoratore, nel caso di lavorazioni non comprese nell’ allegato 1.

In base all’art.18, lett. c, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che impone al datore di lavoro di tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in relazione alla loro salute e sicurezza, il datore di lavoro stesso potrà sottoporre a controllo sanitario mirato il lavoratore per accertarne l’idoneità alla mansione nell’ambito della sorveglianza sanitaria già in essere.

Il medico competente deve finalizzare le visite mediche, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza solamente nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento.

Le condizioni sono che la verifica dell’assenza di alcol dipendenza avvenga in occasione della visita medica preventiva, periodica o di cambio mansione, verso i lavoratori già sottoposti a visite mediche, perché esposti a rischi professionali per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria