E’ stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 53 alla GU n. 47 del 26 febbraio scorso la L n. 10/2011 recante la conversione in legge ordinaria del DL c.d. “Milleproroghe” n. 225/2010 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), con alcune modificazioni confluite nel “maxiemendamento” su cui è stata posta in Parlamento la questione di fiducia.
Tra le misure approvate si segnalano:
• è confermata all’art. 2 comma 5 la proroga per il periodo d’imposta 2011 del regime di deduzione forfetaria previsto per gli esercenti impianti di distribuzione dei carburanti ai sensi dell’art. 21 L n. 448/1998 e ss. modificazioni (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nel limite di spesa di € 24 milioni per l’anno 2012 e salva restando la possibilità che un successivo decreto interministeriale modifichi gli importi in vigore. NB: si ribadisce che i gestori beneficiari del bonus, nel determinare l’acconto dovuto per il periodo d’imposta ‘12, assumeranno quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tener conto della deduzione forfetaria;
• all’art. 2 comma 19 è confermata anche la proroga della disposizione a norma dell’art. 7 DL n. 144/2005 e ss. integrazioni (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo), al 31 dicembre 2011. Pertanto chi intenda aprire entro i prossimi dieci mesi un pubblico esercizio o un circolo privato ove siano disponibili agli utenti apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche in via telematica, nonché esercitare l’internet point come attività principale, dovrà chiederne la licenza al questore (estranei all’obbligo restano dunque gli alberghi ed i pubblici esercizi ove l’attività ricettiva o di somministrazione sia svolta in via principale).
Il testo dell’art. 2 DL 225/10, come coordinato con le modificazioni introdotte in sede di approvazione della legge di conversione n. 10/2011, prevede al nuovo comma 2-bis lettere b) e c) in materia ambientale e di energia la facoltà per i Comuni e le Province di deliberare un’apposita maggiorazione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’art. 6 comma 1 DL n. 511/1998 e ss. modificazioni (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), comunque in misura non superiore al vigente importo dell’addizionale stessa.la Confesercenti e le altre Associazioni di categoria appartenenti a RETE Imprese Italia evidenzieranno nelle opportune sedi istituzionali le criticità derivanti dall’eventuale maggiorazione.
Queste invece le principali proroghe al 31 marzo 2011 relative a termini e regimi giuridici con scadenza anteriore (v. Tabella 1 DL 225/10), non onerose per la pubblica amministrazione:.
• si conferma il rinvio al 31 marzo 2011. del termine entro il quale un decreto interministeriale dovrà dettare le disposizioni tese ad impedire l’esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente in attuazione dell’art. 2 comma 3l DL n. 40/2010 e ss. modificazioni (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di incentivi), al fine di rideterminare i principi fondamentali di cui alla L n. 21/1992 e ss. integrazioni (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea). NB: lo stesso provvedimento definirà gli indirizzi generali per la programmazione e la pianificazione territoriale, ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni comunali;
• Confermata anche la proroga al 31 marzo ’11 del termine di cui all’art. 3 comma 4 DL n. 300/2006, già differito al 31 dicembre scorso in base al DL 78/09, scadenza utile a completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi da parte delle strutture ricettive turistico -alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti all’entrata in vigore del DM 9 aprile 1994, ferma restando l’eventualità che un successivo DPCM stabilisca l’ulteriore differimento al 31 dicembre p.v.;
• Identica proroga al 31 marzo è prevista dalla tabella 1 per quanto concerne il sistema relativo alla trasmissione mensile in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo di ritenute fiscali, conguagli e contributi, a cura dei sostituti d’imposta, in base all’art. 44-bis DL n. 269/2003 e ss. variazioni;
•
• è prorogata altresì al 31 marzo la facoltà, prevista in via sperimentale dall’art. 70 commi 1 e 1-bis D.Lgs. n. 276/2003 (Riforma del mercato del lavoro) per i percettori di integrazioni salariali o di sostegno al reddito, di eseguire prestazioni di lavoro accessorio in ogni settore produttivo nel limite massimo di € 3.000 per anno solare;
• è confermato infine il differimento al 31 marzo 2011 dell’applicazione dell’art. 19 comma 1-ter del predetto DL 185/2008, a norma del quale le risorse del Fondo per l’occupazione ex art. 1 comma 7 DL 148/93 e ss. modificazioni (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione) sono impiegate in via transitoria anche per garantire ai lavoratori subordinati gli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente.