Il provvedimento mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione.
Obbligo vaccinale
In vigore dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni e più.
L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2;
L’infezione da SARS-Cov-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della Salute.
L’obbligo si applica anche a coloro che compiono il 50° anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto, fermo il termine del 15 giugno 2022.
Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso anche al personale universitario così equiparato a quello scolastico.
Green pass rafforzato, esteso obbligo a lavoratori dai 50 anni.
A decorrere dal 15 febbraio 2022 per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass rafforzato (guarigione o vaccinazione) per l’accesso ai luoghi di lavoro.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazioni o che risultino privi delle stesse al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Sanzioni pecuniarie
Il decreto prevede che, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:
  • a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
  • c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.
Impiego dei certificati vaccinali e di guarigione
Fino al 31 marzo 2022, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19:
  • a) servizi alla persona (a partire dal 20 gennaio 2022);
  • b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (a partire dal 1° febbraio 2022);
  • c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori (a partire dal 20 gennaio 2022).
Scuola
In ambito scolastico il decreto stabilisce delle nuove regole per la gestione dei casi di positività, nello specifico:
1) nella scuola dell’infanzia, in presenza di un caso di positività è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni;
2) nella scuola primaria (Scuola elementare):
  • con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5);
  • in presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni;
3) nella scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc. etc.):
  • fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2;
  • con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe;
  • con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C.

Gazzetta Ufficiale il decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1