Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021, il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Si riporta di seguito un’estratto di alcuni punti salienti:
- Dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, chiunque svolga un’attività lavorativa, di formazione o volontariato nel settore pubblico o privato è obbligato a possedere il green pass al fine di accedere al luogo di lavoro in cui l’attività viene svolta, nonchè a esibire il documento su richiesta ai soggetti incaricati del controllo (art. 1 comma 1 e art. 3 comma 1).
- L’obbligo di presentazione della certificazione verde Covid-19 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (art. 3 comma 3).
- Sono incaricati del controllo dei Green Pass i datori di lavoro e/o i committenti, in relazione ai propri dipendenti, nonchè ad eventuali soggetti esterni che, a qualsiasi titolo, svolgano attività lavorativa all’interno dei propri siti sulla base di contratti esterni. Il controllo deve essere effettuato anche dai rispettivi datori di lavoro (art. 3 comma 4).
- Entro il 15 ottobre 2021 le imprese sono tenute a definire le modalità operative del controllo, anche a campione, prevedendo prioritariamente ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso al luogo di lavoro (art. 3 comma 5).
- I lavoratori che non siano in possesso del green pass o si rifiutino di mostrarlo saranno considerati come assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato (art. 3 comma 6).
- Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021 (art. 3 comma 7).
- La certificazione Verde Covid-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dalla medesima somministrazione.
Sanzioni per i lavoratori: in caso di violazione è prevista la sanzione amministrativa stabilita in euro da 600 a 1.500 (art. 3 comma 9).
Sanzioni per i datori di lavoro: salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa da euro da 400 a 1.000 (come previsto dal D.L. del 25/03/2020 n.19 convertito dalla Legge 22/05/2020 n. 35).