Emissioni in atmosfera
Il 28 Agosto 2021 scadono i termini per la presentazione della Relazione Emissioni in Atmosfera per le sostanze SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) e CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione).
Le emissioni provenienti dalle sostanze classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene o con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate e sostituite appena possibile all’interno del ciclo produttivo. È quanto stabilito dal d.lgs. 102/2020 (che, all’art. 271 del d.lgs. 152/2006 introduce il comma 7-bis).
I gestori degli stabilimenti autorizzati alle emissioni in atmosfera convogliate e diffuse sono obbligati ad inviare una relazione tecnica all’autorità competente (Provincia e Arpae-SAC), in cui analizzano la disponibilità di sostanze alternative ed esaminano la fattibilità tecnica ed economica del loro utilizzo in luogo di quelle altamente preoccupanti come materie prime nei propri processi produttivi.
Per gli stabilimenti in esercizio al 28 agosto 2020 e per quelli nuovi autorizzati successivamente a tale data, la prima relazione deve essere rinviata all’autorità competente tassativamente entro il 28 agosto 2021.
Successivamente l’obbligo decorrerà ogni cinque anni.
Quali sono le sanzioni per il mancato invio?
Secondo l’art. 279, co. 3 del D.lgs. 152/2006, il mancato adempimento può essere punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 € a 2.500 €.